Dossier Tassazione / Régime Fiscal du nautisme #1


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Tratterò in sintesi alcuni punti fondamentali del regime fiscale vigente in Francia e in Italia per quanto riguarda la nautica da diporto.

Codici di riferimento

In Italia Il Codice della Nautica da Diporto è il testo di riferimento per tutti i praticanti: Il Codice della Navigazione invece si applica invece in materia di uso commerciale di imbarcazioni, le quali devono essere iscritte nel Registro Internazionale tenuto dalle Direzioni marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In Francia invece è il “Code des Douanes” che legifera in materia fiscale per quanto riguarda il settore nautico.

Come in Italia anche in Francia ai fini fiscali si deve distinguere l'utilizzo di un'imbarcazione per uso privato o per uso commerciale. Il noleggio dell'imbarcazione o il suo utilizzo per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto o della pratica subacquea rientrano negli usi commerciali di una barca.

La Direttiva europea 94/25/CE

La Direttiva 94/25/CE stabilisce che a partire dal 17 giugno 1998, le imbarcazioni misuranti da 2,5 a 24 metri devono riportare la marcatura CE . Per le imbarcazioni prive del marchio CE, precisi limiti di navigazione sono previsti dalla legge.

La creazione di un unico spazio senza frontiere è uno dei primi obiettivo dell'Unione Europea: per questo dal 1993 ogni imbarcazione straniera battente bandiera di uno stato membro può navigare senza restrizioni in acque italiane: per le unità appartenenti a stati non membri vige la stessa libertà di circolazione, ma sono soggette a una regolamentazione stabilita per la fattispecie e condivisa da tutti gli stati membri.

L'IVA

L'applicazione dell'Iva prevista durante la transazione di un imbarcazione è prevista solo se il soggetto venditore agisce nell'esercizio di impresa: se il venditore è invece un privato l'Iva non si applica.
Naturalmente se l'acquirente è un privato, l'Iva rappresenta un costo: in caso l'acquisto avvenga nell'esercizio di impresa, la stessa Iva è recuperabile mediante detrazione dall’imposta dovuta dai clienti.

Sul territorio italiano l'Iva corrispondente fino a poche mesi fa al 21%, ha subito un aumento del 2% in seguito alla manovra finanziaria del novembre 2011, raggiungendo così il 23%.

Questa tassazione vige solo in caso di transazione commerciale in territorio italiano: l'Iva in Francia infatti ammonta al 19,6% e si applicherà sulle compravendite realizzate su territorio francese.

Per gli acquisti intracomunitari , l'Iva è dovuta nel paese di destinazione dei beni.

L'immatricolazione

In Francia l'attribuzione di un numero di identificazione è obbligatorio per tutte le imbarcazioni superiori ai 2,5 metri di lunghezza dotato di un motore di potenza superiore ai superiore ai 3 kW.
Ogni imbarcazione francese deve essere provvista di due documenti:

- La carta di circolazione (carte de circulation) per le imbarcazioni inferiori ai 7 metri e con potenza non al di sopra dei 22 cavalli.

- Un atto di francesizzazione (acte de francisation) per le imbarcazioni superiori ai 7 metri o con potenza superiore ai 22 cavalli.

La “francisation” è la registrazione della barca sotto bandiera francese. L'atto prevede il pagamento di una tassa chiamata DAFN ( droit annuel de francisation et de navigation) che varia in base alla lunghezza dello scafo e alla motorizzazione. Per far ciò il proprietario dell'imbarcazione o un rappresentante designato deve dichiarare domicilio in Francia.

In Italia la registrazione delle barche a uso privato è obbligatoria solo presso i registri tenuti dalle capitanerie di porto.
I natanti, ovvero le unità inferiori dei 10 metri, sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione.
Per gli stranieri residenti all'estero ma intenzionati a iscrivere l’immatricolazione delle loro unità da diporto nei registri di iscrizione italiani, è necessario nominare un rappresentante residente regolarmente sul suolo italiano, raggiungibile in caso di comunicazione: stessa procedura per i cittadini italiani residenti all'estero che a loro volta devono nominare un proprio rappresentante che soggiorni regolarmente in Italia.

Tassazioni a confronto

La tassazione in Francia è determinata dall'“acte de francisation” che stabilisce delle tariffe che variano in base alla lunghezza e alla potenza del motore:

Pagamenti in base alla lunghezza dello scafo :

Meno di 7 metri: nessun pagamento previsto.

Da 7 metri inclusi a 8 metri esclusi: 77 euro.

Da 8 metri inclusi à 9 metri esclusi 105 euro.

Da 9 metri inclusi à 10 metri esclusi 178 euro.

Da 10 metri inclusi à 11 metri esclusi 240 euro.

Da 11 metri inclusi à 12 metri esclusi 274 euro.

Da 12 metri inclusi à 15 metri esclusi 458 euro.

Da 15 metri in poi: 886 euro.

Pagamenti in base alla potenza del motore :

Fino a 5 CV inclusi: nessun pagamento previsto.

Da 6 a 8 CV: 14 euro per CV al di sopra del quinto.

.Da 9 a 10 CV: 16 euro par CV al di sopra del quinto.

Da 11 a 20 CV: 35 euro par CV al di sopra del quinto.

Da 21 a 25 CV: 40 euro par CV al di sopra del quinto.

Da 26 a 50 CV: 44 euro par CV al di sopra del quinto.

Da 51 a 99 CV: 50 euro par CV al di sopra del quinto.

A partir de 100 CV: Tassa di 64 euro per CV.

Alcune riduzioni per vetustà sono previste:
- 33 % per le barche dai 10 ai 20 anni
- 55 % per le barche dai 20 ai 25 anni
- 80 % per le barche aventi più di 25 anni


Per quanto riguarda l'Italia, giovedì 22 dicembre 2011, in Italia, il Senato ha approvato in via definitiva la manovra “Salva Italia” del Governo Monti che introduce la tassa di stazionamento per le imbarcazioni oltre i 10 metri di lunghezza.
Questo il contestato punto dell'art. 16 DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
    Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate: a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri; e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.”

In pratica questa tassa sullo stazionamento varia dai 1800 euro l'anno (5 euro al giorno) per barche a motore da 10 a 12 metri ai 256 mila (703 al giorno) per panfili sopra i 64 metri. La misura è stata parzialmente alleggerita: gli yacht con 5-10 anni pagheranno il 15% in meno, quelli di 10-15 anni il 30% in meno, quelli con più di 15 anni il 45%.

Il presidente di Ucina si è fatto portatore del malcontento che ha provocato l'adozione della nuova tassazione italiana, parlando di un vero e proprio colpo di grazia per gli italiani stessi e soprattutto per coloro che battono bandiera francese. Questi ultimi infatti si ritroveranno a pagare una doppia tassa: “l'acte de francisation” e la tassa italiana sul soggiorno.

Il futuro si prospetta come uno svuotamento dei porti turistici verso le vicine Francia e Croazia?

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